Art. 8.

      1. Sono organi dell'Università della difesa nazionale:

          a) il rettore;

          b) il consiglio nazionale interforze;

          c) i consigli dei corsi di diploma e i relativi direttori;

          d) i consigli dei corsi di laurea e i relativi direttori;

          e) i consigli dei dipartimenti e i relativi direttori.

 

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